Diritti e tutele dei riders: passi avanti e problematiche
Chi sono i riders?
I riders. Letteralmente traducibili con “corridori”, e fantasiosamente con “coloro che hanno salvato innumerevoli pasti a cavallo del loro instabile motorino”. La pioggia, il buio, le strade percorse di fretta: rappresentano sia le cause, sia i testimoni, dei 6 riders che nel 2019 hanno finito il turno in prognosi riservata, e di quei 4 che non lo hanno mai finito, rimasti vittime di sinistri stradali.
Questi dati, forniti dall’Osservatorio ASAPS, hanno dimostrato la necessità di maggiori difese per i lavoratori di una professione sempre più diffusa. Bisogno parzialmente soddisfatto dalla legge 128/2019, che attribuisce tutele ai fattorini che esercitano il loro mestiere sulla base di una collaborazione coordinata e continuativa etero-organizzata, di lavoro autonomo occasionale oppure di lavoro subordinato.
Diritti e tutele dei fattorini
Questi numeri e paroloni si traducono in diritti, spettanti a tutti i riders, tra cui quello di non essere esclusi dalla piattaforma o di non vedersi ridotte le occasioni di lavoro in caso di mancata accettazione della prestazione, il diritto alla stipula di un contratto formale, e quello di privacy e sicurezza sul lavoro.
Stabilire il compenso dei fattorini compete ai contratti collettivi del settore, o in mancanza, a quelli di settori affini. Se le consegne avvengono di notte, durante le festività oppure in condizioni metereologiche sfavorevoli, i riders hanno diritto ad una indennità integrativa pari almeno al 10%, anch’essa stabilita dai contratti collettivi o da un decreto del Ministero del Lavoro. Un contratto collettivo è quello stipulato dalle associazioni di lavoratori e quelle di categoria (i datori di lavoro), e stabilisce le regole generali a cui i contratti individuali devono conformarsi.
Alcune problematiche in sospeso
Questo compito è stato assolto –non senza suscitare polemiche- dall’associazione AssoDelivery ed dal sindacato UGL, che nel novembre del 2020 hanno redatto l’accordo CCNL Rider. I sindacati lamentano che nel contratto non siano stati rispettati i requisiti di rappresentatività, e che esso non aggiunga contenuti originali rispetto alle tutele già vigenti. In particolare ci si concentra sulla regola per cui “il Rider riceverà un compenso minimo […], determinato sulla base del tempo stimato per l’effettuazione delle consegne”.
La grande lacuna di questa norma risiede nel fatto di non prendere in considerazione i tempi di disponibilità tra una consegna e l’altra, ma solo le ore effettive di consegna: in deroga al divieto di cottimo della legge 128, per cui “i Rider non possono essere retribuiti in base alle consegne effettuate”.
La piena tutela dei loro diritti e garanzie appare come una meta ancora lontana, raggiungibile solo attraverso un accordo redatto da chi rappresenti realmente gli interessi dei lavoratori del settore.