Diritto

Il diritto di proprietà, secondo la chiesa e lo Stato

Il diritto di proprietà è un diritto naturale secondario derivante dal diritto che hanno tutti, nato dalla destinazione universale dei beni creati”. A pronunciare queste parole è stato Papa Francesco in un videomessaggio inviato alla Conferenza internazionale dei giudici membri dei Comitati per i diritti sociali di Africa e America che si è tenuto dal 30 novembre al 1 dicembre 2020 dal titolo “La costruzione della giustizia sociale. Verso la piena applicazione dei diritti fondamentali delle persone in condizioni di vulnerabilità”.

PAPA FRANCESCO AI GIUDICI, CURATE LE INGIUSTIZIE SOCIALI

Il pontefice ha voluto sottolineare l’importanza primaria della responsabilità sociale rispetto al diritto di proprietà chiedendo ai magistrati di “scrivere poesie e curare le ferite dei poveri e le ingiustizie sociali”. Come? Con le sentenze che emettono quotidianamente.

Nel rivolgersi a giudici, pubblici ministeri e avvocati provenienti da Argentina e Brasile, Canada e Stati Uniti, Cuba e Guatemala e componenti della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, il Papa ha spiegato che non vi è “nessuna giustizia sociale che presuppone la concentrazione della ricchezza. Giudicare è una responsabilità grave. Una missione che mai come in questo momento impone responsabilità sociale”.

“In ogni sentenza – ha detto Papa Francesco – siete di fronte alla felice possibilità di fare poesia che curi le ferite dei poveri, che integri il pianeta, che protegga la madre terra e tutta la sua discendenza” perché “la giustizia, unita alle virtù cristiane, alla comprensione profonda e intima del dolore dell’altro, può rendere felice la terra”.

LA COSTITUZIONE E LA PROPRIETA’

Cos’è la proprietà nel nostro sistema giuridico?

La Costituzione, all’articolo 42, spiega che “La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità”.

Al successivo articolo 44 Carta costituzionale prevede che “Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane”.

IL CODICE CIVILE E LA PROPRIETA’ PRIVATA

Più nel dettaglio, la proprietà viene definita nel codice civile, all’articolo 832 come il “diritto di godere e disporre della cosa in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico”.

Il successivo articolo 833 specifica che “il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o recare molestia ad altri”. Si riconosce che il proprietario può disporre della cosa senza arrecare danno ad altri, ma se la cosa in questione gli viene espropriata o requisita dalle autorità amministrative, per un superiore interesse pubblico, l’intestatario ha diritto a una giusta indennità.

Barbara Navazza

Sono laureata in scienze della comunicazione indirizzo giornalismo e attualmente sono iscritta per secondo titolo a giurisprudenza sempre alla Lumsa. Ho molti interessi tra cui fotografia, viaggi, diritto, cronaca (a eccezione dei gossip)... ex volontaria di ambulanza pronta a ritornare

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