Il “Magnitzky Act” europeo, nuove sanzioni contro la violazione dei diritti umani
Le origini
L’European Global Human Rights Sanctions Regime è un nuovo regime sanzionatorio in materia di diritti umani entrato in vigore il 7 dicembre 2020 con la Decisione 2020/1999 ed il Regolamento 2020/1998. Fino a quel momento, l’Unione Europea non disponeva di strumenti specifici per condannare tali violazioni, tranne che per alcune disposizioni riguardanti gli attacchi terroristici e informatici e l’utilizzo di armi chimiche. C’era bisogno di una maggiore flessibilità nel legiferare in materia di diritti umani, in quanto l’approvazione di ciascun atto richiedeva una decisione unanime del Consiglio europeo.
Questa necessità portò l’Olanda, nel dicembre 2018, a proporre di adottare un regime di sanzioni tematico secondo il modello dell’US Magnitzky Act. Nel 2012 gli Stati Uniti emanarono questa legge per sanzionare le violazioni dei diritti umani in Russia ed in particolare per colpire i responsabili della morte di Sergei Magnitzky, un esperto fiscale russo che aveva indagato su una frode che coinvolgeva funzionari corrotti, fu arrestato e morì nel 2009 a causa di percosse ricevute in prigione, senza aver avuto accesso a cure mediche.
Nel 2016 tale regime fu esteso alle gravi violazioni dei diritti umani e agli atti di corruzione ovunque nel mondo attraverso il Global Magnitzky Act, da cui numerosi stati trassero ispirazione nell’emanare leggi simili: anche il nuovo regime europeo gli assomiglia, per quanto -a differenza di quello americano- non si applica alla corruzione.
Il contenuto
L’impalcatura tematica su cui poggia il Magnitzky Act europeo fa in modo che condannare i trasgressori non comporti punire il loro paese. Infatti, è possibile vietare l’ingresso nell’UE e congelare i beni alle persone fisiche o giuridiche, entità o organismi coinvolti nelle violazioni dei diritti umani, indipendentemente dal luogo in cui queste siano state poste in essere. In aggiunta, può essere imposto ai cittadini dell’Unione di non mettere a loro disposizione fondi o risorse economiche.
Il regime sanzionatorio si applica a seguito di gravi violazioni e abusi dei diritti umani, come il genocidio, la tortura, la schiavitù, gli arresti arbitrari, le violazioni e abusi della libertà di riunione, opinione ed espressione. Ci sono alcuni criteri per demarcare le violazioni dei diritti umani considerate “gravi”, come il ravvisarne i caratteri di diffusione e sistematicità e la considerazione dello ius cogens (ossia le norme consuetudinarie nel diritto internazionale poste a tutela di valori considerati fondamentali e a cui non si può in nessun modo derogare, come il divieto di tortura o di genocidio). Sono gravi anche quegli abusi che causino “motivo di seria preoccupazione per gli obiettivi di politica estera e di sicurezza comune stabiliti dall’articolo 21 TUE” (come la tratta di esseri umani e la violenza sessuale o di genere).
Una sfida per il futuro
Senza dubbio, il Regime globale di sanzioni per i diritti umani è uno strumento di grande impatto per colpire in tutto il mondo coloro che li violano, in quanto offre una maggiore flessibilità e una semplificazione del processo decisionale. Tuttavia non sono ancora stati chiaramente definiti i rapporti delle sanzioni europee con quelle adottabili dai singoli stati membri: in assenza di linee guida precise, c’è il rischio di creare scappatoie sfruttabili che possono portare all’utilizzo di doppi standard. In questo contesto, resta dunque da vedere come il nuovo meccanismo globale di sanzioni verrà messo in pratica, e come interagirà con le sanzioni dei singoli paesi contro chi viola e abusa dei diritti umani.