Attualità

La legittima difesa in Italia

Vim vi repellere licet”, è lecito respingere la violenza con la violenza (Digesto Giustinianeo).

In Italia spesso si è discusso sul tema della legittima difesa, un istituto che porta con sé ancora molti dubbi. Basti pensare che negli ultimi anni sono state apportate una serie di modifiche con lo scopo di ampliarne l’utilizzo, senza, tuttavia, che da “causa di giustificazione” si trasformi in mera “offesa”. 

Difesa legittima – l’articolo 52 del codice penale

Il comma 1 dice : “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”. 

Alla base di questo istituto vi è il principio del c.d. bilanciamento degli interessi fra difesa e offesa, portando però in prevalenza l’esigenza di tutelare l’interesse giuridico ingiustamente messo in pericolo.

Pericolo imminente e necessità

Affinché si possa considerare difesa è requisito necessario il “pericolo imminente”: esercitata successivamente rappresenterebbe una mera vendetta, se in anticipo un’illegittima offesa. Il requisito della necessità invece prevede un aut-aut, in cui o si sceglie di essere danneggiato o si agisce in difesa di un proprio diritto. La legittima difesa rappresenta quindi extrema ratio.

Proporzionalità

Quello della “proporzionalità” è il requisito forse oggetto di maggiore discussione fra i giuristi. La normativa non presenta un elenco tassativo che ci permetta di individuare situazioni già predisposte, tantomeno di valutare e capire quando la reazione sia proporzionata al danno. La discrezionalità dei giudici in questo caso è sovrana. La giurisprudenza, molto rigida in merito a questo tema, mostra una tendenza nelle aule di tribunale a ritenere validi solo un numero ristretto di casi.

Riforma sulla presunzione

Con una riforma recente, è stato introdotto anche un nuovo elemento in merito alla proporzionalità: questa ultima si ritiene “presunta” nei casi in cui l’offesa avvenga nella propria abitazione o nel luogo di lavoro. Questa novità ha ampliato l’uso dell’istituto ma ha anche portato con sé nuovi interrogativi.

Dubbi e incertezze

Sicuramente non sono poche le situazioni che fanno emergere dubbi e incertezze. Quando l’uso della forza può considerarsi legittimo? Sicuramente non abbiamo una risposta definitiva ed esaustiva: basti pensare ai casi (non rari) in cui si viene giudicati innocenti nel primo grado di giudizio e colpevoli nel secondo, o viceversa. Vi è poi un elemento di complessità: dimostrare la presenza di tutti i vari requisiti. Non facile, perché spesso si tratta di situazioni in cui tutto avviene precipitosamente e in maniera non sempre chiara. 

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